venerdì 18 giugno 2010

LA PROVINCIA DI ANCONA INTERVIENE SUL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL "PARCO" DELLA CESANELLA

ATTO DI GIUNTA del 20/05/2010 n. 207 (Estratto)
Testo integrale pubblicato su www.provincia.ancona.it

PRESO ATTO CHE:
- in data 18/03/2010 è pervenuto il piano denominato “Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “Parco della Cesanella” Adozione variante 2009 ex artt. 4 e 30 L.R. Urb. N. 34/92” trasmesso dal Comune di Senigallia con nota prot. n. 14292 in pari data, registrato al ns. prot. n. 26255 del 23/03/2010;
- il piano attuativo di cui trattasi è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 21 del 03/02/2010;
- la variante del piano particolareggiato, d’iniziativa pubblica, denominato “Parco della Cesanella”, consiste in una nuova definizione delle Norme Tecniche Attuative del piano, nuove modalità d’attuazione dei comparti interni ed una nuova organizzazione della rete stradale;
VISTO quanto riportato nella deliberazione di adozione del piano sopra richiamato il quale, in particolare, attesta che le opere previste non comportano varianti al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. 34/92 ss.mm.ii. e quindi non sono soggette a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del punto 8 lettera n) del paragrafo 1.3, “Ambito di applicazione” delle Linee guida per la Valutazione Ambientale strategica, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1400 del 20/10/2008;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 26737 del 24/03/2010, tenuto strettamente conto di quanto dichiarato nella delibera di adozione comunale, l’Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente in materia di VAS – ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 19 della L.R. 12 giugno 2007 n. 6 – ha preso atto di dette dichiarazioni e ha ritenuto di condividere la sopradetta esclusione sulla base degli elementi evidenziati dall’ Amministrazione comunale secondo il punto 8 lett. n) del paragrafo 1.3, “Ambito di applicazione” delle sopra citate Linee guida;
VISTA la ns. nota prot. n. 33984 del 19/04/2010 con la quale si comunicava la sospensione del procedimento per l’acquisizione di integrazioni, in particolare richiedendo al Comune di voler produrre copia o stralcio della sistemazione di progetto dell’area interessta dalla variante approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 70 del 21/09/2000 e come condizione indispensabile ai fini della riattivazione del procedimento di cui al comma 3 dell’art. 1 della L.R. 34/2005;
DATO ATTO che in data 26/04/2010 è pervenuta, da parte del Comune di Senigallia con nota prot. n. 21449 del 23/04/2010, ns. prot. n. 37187 del 27/04/2010, la documentazione integrativa richiesta;
VISTO che la Provincia, ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni e che nel caso di specie detto termine scade, tenuto conto del periodo di sospensione del termine intervenuto il 24/05/2010;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’istruttore geometra Dott. Daniele Griolucci dell’u.o. Bellezze Naturali e Vigilanza del Servizio I Urbanistica, è emersa la necessità di formulare osservazioni in merito al piano attuativo in oggetto;
VISTI E RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 87 del 07/11/2005 recante integrazione del vigente Regolamento sulle discipline dei procedimenti relativi alla emanazione di atti e all’esercizio di funzioni di competenza dell’Amministrazione provinciale, con riguardo allo specifico procedimento per la formulazione di osservazioni sui piani attuativi comunali;
- l’art. 1 della L.R. 34/2005, che ha modificato l’art. 30 della L.R. 34/92;
PRESO ATTO che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

si propone

1.) Di formulare la seguente osservazione al piano attuativo trasmesso dal Comune di Senigallia con nota prot. n. 14292 del 18/03/2010, pervenuto in pari data e registrato al ns. prot. n. 26255 del 23/03/2010, successivamente integrato in data 26/04/2010 ns. prot. n.37187 del 27/04/2010 consistente in un piano denominato “Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Parco della Cesanella” Adozione variante 2009 ex artt. 4 e 30 L.R. Urb. N. 34/92”:
“Al fine di collaborare e partecipare alla definizione progettuale è emersa la necessità di formulare osservazione in merito ad alcuni aspetti riscontrati dall’analisi della documentazione trasmessa.
Tenuto conto che il presente progetto risulta una variante ad un pre-vigente piano attuativo, si è evidenziata la necessità di esaminare contestualmente il piano particolareggiato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21.09.2000.
Dal confronto dei due progetti urbanistici, cioè quello approvato e quello in variante, emergono due soluzioni planovolumetriche diverse, soprattutto per quanto riguarda le aree edificabili e la diversa sistemazione della viabilità interna.
Il piano attuativo complessivamente ha una estensione superiore ai 10 ettari, condizione che la colloca tra i casi presenti nell’allegato B2, punto 5 lettera b) della L.R. 7/2004 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”, quale opera quindi soggetta a V.I.A.
Pertanto, considerato che il piano particolareggiato vigente risulta approvato prima dall’entrata in vigore della legge regionale sulla V.I.A. (L.R. 7/04) e che quindi non è stato assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale, risulta necessario, prima dell’approvazione della presente variante, accertare la natura della stessa, al fine verificarne la sostanzialità, tramite l’utilizzo, come metro di valutazione, di quanto riportato al paragrafo 1.4 delle “Linee guida generali per l’attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A.” (D.G.R. 1600/2004).
Nel caso venga accertata la sostanzialità della variante, verrebbe a determinarsi la condizione di sottoposizione dell’intervento alla procedura di V.I.A., con la eventuale diretta conseguenza di sottoposizione del piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del paragrafo 1.3.1 lettera a) delle Linee Guida Regionali, approvate con D.G.R. 1400/2008”.
2.) Di comunicare la presente osservazione al Comune di Senigallia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma 3, della L.R. 34/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005, il quale dispone che “Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia…Omissis.”.
3.) Di invitare il Comune di Senigallia a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione del piano attuativo in oggetto entro novanta giorni dall’approvazione dello stesso, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della L.R. 34/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005.
(...)
LA GIUNTA

Visto il soprariportato documento istruttorio redatto in data 14/05/2010 dal Servizio I Urbanistica del Dipartimento III Governo del Territorio;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;
Visto che lo stesso riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio interessato;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1.) Di formulare la seguente osservazione al piano attuativo trasmesso dal Comune di Senigallia con nota prot. n. 14292 del 18/03/2010, pervenuto in pari data e registrato al ns. prot. n. 26255 del 23/03/2010, successivamente integrato in data 26/04/2010 ns. prot. n.37187 del 27/04/2010 consistente in un piano denominato “Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Parco della Cesanella” Adozione variante 2009 ex artt. 4 e 30 L.R. Urb. N. 34/92”:
“Al fine di collaborare e partecipare alla definizione progettuale è emersa la necessità di formulare osservazione in merito ad alcuni aspetti riscontrati dall’analisi della documentazione trasmessa.
Tenuto conto che il presente progetto risulta una variante ad un pre-vigente piano attuativo, si è evidenziata la necessità di esaminare contestualmente il piano particolareggiato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21.09.2000.
Dal confronto dei due progetti urbanistici, cioè quello approvato e quello in variante, emergono due soluzioni planovolumetriche diverse, soprattutto per quanto riguarda le aree edificabili e la diversa sistemazione della viabilità interna.
Il piano attuativo complessivamente ha una estensione superiore ai 10 ettari, condizione che la colloca tra i casi presenti nell’allegato B2, punto 5 lettera b) della L.R. 7/2004 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”, quale opera quindi soggetta a V.I.A.
Pertanto, considerato che il piano particolareggiato vigente risulta approvato prima dall’entrata in vigore della legge regionale sulla V.I.A. (L.R. 7/04) e che quindi non è stato assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale, risulta necessario, prima dell’approvazione della presente variante, accertare la natura della stessa, al fine verificarne la sostanzialità, tramite l’utilizzo, come metro di valutazione, di quanto riportato al paragrafo 1.4 delle “Linee guida generali per l’attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A.” (D.G.R. 1600/2004).
Nel caso venga accertata la sostanzialità della variante, verrebbe a determinarsi la condizione di sottoposizione dell’intervento alla procedura di V.I.A., con la eventuale diretta conseguenza di sottoposizione del piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del paragrafo 1.3.1 lettera a) delle Linee Guida Regionali, approvate con D.G.R. 1400/2008”.
2.) Di comunicare la presente osservazione al Comune di Senigallia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma 3, della L.R. 34/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005, il quale dispone che “Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia…Omissis.”.
3.) Di invitare il Comune di Senigallia a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione del piano attuativo in oggetto entro novanta giorni dall’approvazione dello stesso, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della L.R. 34/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005. (...).